Cosa indica la clausola di conciliazione paritetica
Le polizze di Responsabilità Civile Automobilistica (RCA) della compagnia Allianz contengono una condizione aggiuntiva denominata: “Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica” ove è previsto che:
“Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto l’assicurato si impegna a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad es. Avvocati / patrocinatori legali e simili) ma ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15.000 euro.
In cambio di tale obbligo l’impresa opera uno sconto del 3,5% sul premio annuo netto rca; per contro se l’assicurato viola il predetto impegno l’impresa applica una penale di 500,00 euro da detrarsi sulla somma da risarcire.
Tale clausola ricalca l’accordo intercorso tra l’Ania e le associazioni di consumatori, sol che tale accordo non è in alcun modo previsto che il consumatore non possa essere assistito da un legale o un patrocinatore legale e neppure prevede delle penali.
La dichiarazione di illegittimità
Il Giudice di Pace di Catania, (l’ultimo in ordine di tempo) occupandosi della materia ha dichiarato l’illegittimità di tale clausola per le seguenti ragioni:
Va innanzitutto puntualizzato che il rapporto tra danneggiato e danneggiante, anche nell’ipotesi dell’art. 149 C.d.A. non muta la propria natura per assumere quella contrattuale. In proposito la Cassazione con ordinanza del 5928 del 2012 ha ribadito che “l’azione diretta di cui al D.lgs n. 209 del 2005, art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Sicchè la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile”